La targa prova è necessaria per la circolazione di prova dei veicoli.
La circolazione di prova dei veicoli è una modalità speciale di circolazione che, per esigenze di prova tecnica, di sperimentazione, di allestimento, di trasferimento, di ricerca o di vendita, consente di derogare a molte disposizioni riguardanti l’immatricolazione, l’apposizione della targa, le condizioni di accertamento dell’idoneità tecnica dei veicoli e l’assicurazione degli stessi.

Come funziona la targa prova
L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata per la circolazione su strada sia di veicoli non immatricolati sia di mezzi già immatricolati in Italia e muniti di documenti di circolazione anche in deroga agli obblighi di revisione.
Insieme all’autorizzazione, viene rilasciata anche una targa prova. Questa è trasferibile da veicolo a veicolo e durante la circolazione di prova, deve essere esposta nella parte posteriore del mezzo.
Anche la targa prova è di un solo tipo valido per tutti i veicoli per cui può essere usata.
Può essere installata anche su veicoli già immatricolati purché sia collocata nella parte posteriore senza oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o se prevista, la targa ripetitrice del rimorchio. Alla targa è associata anche un’assicurazione che copre i danni derivanti dalla circolazione del veicolo sul quale è esposta.
ATTENZIONE: la targa prova può essere utilizzata esclusivamente per le finalità per cui è stata rilasciata.

Chi può usarla?
A bordo del veicolo deve trovarsi il titolare di autorizzazione oppure un dipendente o un agente o rappresentante di commercio o altro collaboratore da esso delegato (con atto scritto che deve trovarsi a bordo del veicolo). Sul veicolo possono prendere posto anche altre persone, purché collegate alle finalità della circolazione di prova.
Chi può richiederla?
L’autorizzazione per la circolazione di prova con la relativa targa può essere richiesta soltanto per i seguenti usi:
• prove tecniche, sperimentali o costruttive;
• dimostrazioni per ragioni di vendita;
• trasferimenti per ragioni di vendita o allestimento.
L’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti indicati dall’art. 1 del DPR n. 474/2001:
• fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
• commercianti autorizzati di veicoli, indipendentemente dal rapporto con le fabbriche costruttrici dei veicoli stessi e dalle modalità di esercizio dell’attività, essendo ammessa anche la vendita “online” (circolare DTTSIS 4.2.2004, prot. n. 4699/M363), purché dispongano di una sede in Italia;
• aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;
• istituti universitari ed enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni sui veicoli (fino a max 5 targhe);
• fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici nonché loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
• fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d‘equipaggiamento di veicoli a motore e rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo d’aggiornamento della carta di circolazione / DU (art. 236 regolamento CDS), nonché loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
• commercianti autorizzati di veicoli allestiti con i sistemi o dispositivi d’equipaggiamento suddetti, indipendentemente dal rapporto con le fabbriche costruttrici degli stessi e dalle modalità di esercizio dell’attività, essendo ammessa anche la vendita “online”, purché dispongano di una sede in Italia;
• esercenti officine di autoriparazione e di trasformazione (esclusivamente per veicoli già immatricolati), anche per proprio conto.
L’elenco previsto dalla norma è tassativo e non ammette deroghe.
Numero di targhe prove massime rilasciabili
E qui veniamo al punto cruciale della nuova normativa. Il numero di targhe prove rilasciabili a ciascuno dei soggetti autorizzati.
A decorrere dal 29 febbraio 2024 il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate deve essere commisurato al numero di dipendenti occupati (o collaboratori). Il rapporto è di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e/o agenti o rappresentati di commercio che collaborano con il titolare dell’autorizzazione.
Pertanto non si potrà ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni, o il rinnovo di autorizzazioni già in essere, in sovrannumero rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa.
Pertanto le targhe verranno rilasciate secondo questa modalità di calcolo:
- da 0 a 9 persone 1 autorizzazione;
- da 10 a 14 persone 2 autorizzazioni;
- da 15 a 19 persone 3 autorizzazioni;
- da 20 a 24 persone 4 autorizzazioni.
E così via, per multipli di 5 persone alla volta, fino ad un massimo di 100 autorizzazioni (limite massimo comunque a prescindere dal numero delle persone utili al calcolo).
