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Targa prova: cos’è, come funziona, chi può usarla. Ecco le novità

La targa prova è necessaria per la circolazione di prova dei veicoli.

La circolazione di​ ​prova​ ​dei veicoli è una modalità speciale di circolazione che, per esigenze di​ ​prova​ ​tecnica, di sperimentazione, di allestimento, di trasferimento, di ricerca o di vendita, consente di derogare a molte disposizioni riguardanti l’immatricolazione, l’apposizione della​ ​targa, le condizioni di accertamento dell’idoneità tecnica dei veicoli e l’assicurazione degli stessi.

Autorizzazione di Provs

Come funziona la targa prova

L’autorizzazione alla circolazione di​ ​prova​ ​può essere utilizzata per la circolazione su strada sia di veicoli non immatricolati sia di mezzi già immatricolati in Italia e muniti di documenti di circolazione anche in deroga agli obblighi di revisione.

Insieme all’autorizzazione, viene rilasciata anche una targa​ ​prova. Questa è trasferibile da veicolo a veicolo e durante la circolazione di​ ​prova, deve essere esposta nella parte posteriore del mezzo.

Anche la​ ​targa​ ​prova​ ​è di un solo tipo valido per tutti i veicoli per cui può essere usata.

Può essere installata anche su veicoli già immatricolati purché sia collocata nella parte posteriore senza oscurare o rendere illeggibile la​ ​targa​ ​di immatricolazione o se prevista, la​ ​targa​ ​ripetitrice del rimorchio. Alla​ ​targa​ ​è associata anche un’assicurazione che copre i danni derivanti dalla circolazione del veicolo sul quale è esposta.

ATTENZIONE: la targa prova può essere utilizzata esclusivamente per le finalità per cui è stata rilasciata.

Targa Prova

Chi può usarla?

A bordo del veicolo deve trovarsi il titolare di autorizzazione oppure un dipendente o un agente o rappresentante di commercio o altro collaboratore da esso delegato (con atto scritto che deve trovarsi a bordo del veicolo). Sul veicolo possono prendere posto anche altre persone, purché collegate alle finalità della circolazione di​ ​prova.

Chi può richiederla?

L’autorizzazione per la circolazione di​ ​prova​ ​con la relativa​ ​targa​ ​può essere richiesta soltanto per i seguenti usi:

• prove​ ​tecniche, sperimentali o costruttive;

• dimostrazioni per ragioni di vendita;

• trasferimenti per ragioni di vendita o allestimento.

L’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti indicati dall’art. 1 del DPR n. 474/2001:

fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;

commercianti autorizzati di veicoli, indipendentemente dal rapporto con le fabbriche costruttrici dei veicoli stessi e dalle modalità di esercizio dell’attività, essendo ammessa anche la vendita “online” (circolare DTTSIS 4.2.2004, prot. n. 4699/M363), purché dispongano di una sede in Italia;

• aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;

istituti universitari ed enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni sui veicoli (fino a max 5 targhe);

fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici nonché loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;

fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi dequipaggiamento di veicoli a motore e rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo d’aggiornamento della carta di circolazione / DU (art. 236 regolamento CDS), nonché loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;

commercianti autorizzati di veicoli allestiti con i sistemi o dispositivi d’equipaggiamento suddetti, indipendentemente dal rapporto con le fabbriche costruttrici degli stessi e dalle modalità di esercizio dell’attività, essendo ammessa anche la vendita “online”, purché dispongano di una sede in Italia;

esercenti officine di autoriparazione e di trasformazione (esclusivamente per veicoli già immatricolati), anche per proprio conto.

L’elenco previsto dalla norma è tassativo e non ammette deroghe.

Numero di targhe prove massime rilasciabili

E qui veniamo al punto cruciale della nuova normativa. Il numero di targhe prove rilasciabili a ciascuno dei soggetti autorizzati.

A decorrere dal 29 febbraio 2024 il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di​ ​prova che possono essere rilasciate deve essere commisurato al numero di dipendenti occupati (o collaboratori). Il rapporto è di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e/o agenti o rappresentati di commercio che collaborano con il titolare dell’autorizzazione.

Pertanto non si potrà ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni, o il rinnovo di autorizzazioni già in essere, in sovrannumero rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Pertanto le targhe verranno rilasciate secondo questa modalità di calcolo:

  • da 0 a 9 persone 1 autorizzazione;
  • da 10 a 14 persone 2 autorizzazioni;
  • da 15 a 19 persone 3 autorizzazioni;
  • da 20 a 24 persone 4 autorizzazioni.

E così via, per multipli di 5 persone alla volta, fino ad un massimo di 100 autorizzazioni (limite massimo comunque a prescindere dal numero delle persone utili al calcolo).

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