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Conto termico: errori e rimedi

Avere diritto ad un incentivo statale e perderlo per una negligenza può essere molto fastidioso. Stando ai report del GSE la maggior parte delle pratiche respinte sono dovute a carenza della documentazione (circa il 30%) e a difformità dei bonifici (circa il 28%). Ci sono quindi per il Conto Termico degli errori ma anche rimedi ad essi. Perciò non disperate, vedremo come rimediare ad una prima richiesta maldestra di incentivo e ottenere così il contributo conto termico.

Stando ai report del GSE le principali cause di diniego che portano al respingimento delle domande sono sostanzialmente le seguenti:

ProblematichePercentuale
Documenti mancati30%
Difformità bonifico28%
Errata progettazione impianto18%
Pratica duplicata6%
Pagamento oltre il termine dei 90 giorni6%
Richiesta oltre 60 giorni dalla fine lavori4%
Difformità riguardanti il mandato all’incasso2%
Annullamento pratica da parte del soggetto2%
Incongruenza fra i dati sul portale e la documentazione1%
Difformità del contratto Esco1%
Intervento prima di 1 anno dall’intervento precedente1%
Fattura non riconducibile al SR1%

In questo articolo ci soffermeremo sulle problematiche più ricorrenti e su come poter ovviare agli errori, commessi dal Soggetto Responsabile o dal tecnico delegato, in modo da evitare di perdere il contributo conto termico.

Se siete interessati, invece, a degli esempi di pratica di Conto Termico potreste rileggere il mio articolo: Caldaia a gas e pompa di calore: confronto economico.

Conto termico, errori e rimedi: documentazione mancante

Il GSE ha rilevato che spesso gli interventi non sono opportunamente documentati tramite fotografie e presentano difformità nel certificato allegato e nell’identificazione dei soggetti coinvolti.

Paradossale è infatti il fatto che la problematica che causa la maggior parte dei dinieghi dal parte del GSE sia anche quella più facilmente risolvibile. Bisogna ricordare che il GSE pretende una documentazione fotografica riportante almeno 8 fotografie in cui sia visibile: il vecchio generatore di calore, il nuovo, il locale d’installazione prima e dopo, le targhette del vecchio e nuovo generatore e infine una fotografia del dispositivo di termoregolazione (non necessario quando l’impianto funziona a Temperatura inferiore ai 45 °C).

Nel caso invece in cui non sia presente la targhetta del vecchio impianto (generatore ante 2007) è possibile rimediare con una dichiarazione redatta dal Soggetto Responsabile della potenza stimata del vecchio generatore.

In caso di errore nella compilazione della domanda del conto termico è facile rimediare, almeno in questo. Ovviamente prima di procedere all’acquisto del generatore bisogna accertarsi che lo stesso abbia i requisiti previsti dalle Regole Applicative del GSE

Conto termico: errori e rimedi

Difformità nel bonifico

Avete acquistato un nuovo generatore di calore e al momento di effettuare il bonifico avete optato per il bonifico parlante (detrazioni del 65% e 50%)? In questo caso l’unica possibilità è accorgersene in tempo sufficiente per annullare il bonifico. Vediamo di seguito quali sono gli errori e rimedi più comuni.

Quando si fa erroneamente riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, il GSE non emetterà mai il bonifico, ecco perché l’unica possibilità sta nel l’annullare il bonifico e ed emetterlo questa volta in modo corretto.

Invece, può capitare, di commettere un errore nella compilazione della causale che, stando sempre alle Regole Applicative del GSE, deve contenere i seguenti dati: DM 16/02/2016, numero fattura, codice fiscale o partita iva del Soggetto Responsabile e del beneficiario del bonifico.

Nota: la p.iva del beneficiario può essere presente in qualsiasi altro punto del bonifico, non necessariamente nella causale.

In fase di richiesta della domanda per l’incentivo del Conto Termico vi rendete conto di aver omesso uno dei dati richiesti e volete porre rimedio all’errore?

In tal caso si può rimediare inviando una dichiarazione, resa dal Soggetto Responsabile, di aver effettuato il pagamento esclusivamente ai fini del D.M. 16.02.2016 e di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all’art. 12 del Decreto.

Si precisa che, tale dichiarazione, non può in nessun caso superare le non conformità legate a pagamenti effettuati in riferimento alle detrazioni fiscali, per le quali è espressamente prevista la non ammissibilità all’incentivo di cui al presente Decreto.

Infine, ponete attenzione alla copia del bonifico. Spesso infatti si tratta di disposizione del bonifico e non copia del bonifico eseguito. Quindi ricordatevi di stampare la copia del bonifico un paio di giorni dopo averlo emesso. Così sarete sicuri di inviare la copia del bonifico ed evitare così fastidiose richieste di integrazione da parte del GSE.

Errata progettazione dell’impianto

Quando si ha intenzione di sostituire il proprio generatore di calore e di usufruire del Conto Termico, bisogna tenere a mente che la potenza del nuovo generatore di calore non potrà superare il 10% del vecchio generatore.

In caso di dubbio tra Conto Termico e Detrazioni potete consultare questo articolo: sconto in fattura o Conto Termico. Quale conviene?

Ma anche in questo caso c’è un’alternativa al danno. Se la potenza del nuovo generatore supera, infatti, del 10% quella del vecchio sarà necessaria una Relazione Tecnica redatta da un tecnico abilitato. Questa deve dimostrare, numeri alla mano, che l’impianto precedente fosse sottodimensionato e dell’evidente necessità dell’incremento di potenza.

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